STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL’AIDS – SEZ. LAZIO – A.P.S.

ART. 1
Denominazione
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL’AIDS – SEZ. LAZIO – A.P.S., che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.
L’associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, infatti si rispecchia nelle attività di interesse generale in riferimento all’art. 5 comma 1 degli Enti del terzo settore.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
Sede
L’associazione ha sede attualmente a Roma in Via Giovanni Giolitti 42, la sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio direttivo senza modifica statuaria ma solamente obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
ART. 3
Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”
L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’acronimo “APS” ai sensi dell’art 35 comma 5 del Codice del terzo settore, suddetto acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle manifestazioni esterne.
La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 4
Statuto e Interpretazione
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 5
Attività e Finalità
L’Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, infatti le attività che si propone di svolgere prevalentemente con attività di volontariato attivo, svolto con prevalenza delle prestazioni gratuite dei propri associati volontari, ha scopo di elaborazione, promozione, realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 sono quelle di cui alle lettere:
• “A” INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.).
• “D” con particolare riferimento alle ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.
• “I” ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.
Infatti l’associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività’:
• Informazione e sensibilizzazione su HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili ( successivamente IST) – facilitando la diffusione dell’informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica con particolare riferimento all’accesso al test, alle terapie e alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, le Università, gli istituti di ricerca, enti della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali, enti, organizzazioni ed associazioni private.
• Prevenzione su HIV/AIDS/IST – gestendo iniziative in proprio, collaborando con enti pubblici nazionali e locali e con gli altri organismi del Terzo Settore per lo studio e la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS/IST.
• Sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti – sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all’emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con i servizi socio sanitari pubblici e le altre organizzazioni del Terzo Settore.
ART. 6
Modalità di perseguimento delle finalità
L’associazione persegue le finalità statuarie attraverso le attività di seguito elencate:
• Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell’infezione da HIV e AIDS, attraverso l’erogazione di borse di studio e premi.
• Congressi ed eventi – volti al raggiungimento delle proprie finalità, o comunque alla partecipazione ad altri enti con scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
• Corsi di formazione – favorendo l’’informazione e l’aggiornamento del personale socio sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS/IST nonché dei volontari e degli operatori preparati per le differenti esigenze dell’Associazione.
• Prevenzione ed assistenza – collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, organismi del terzo settore e servizi socio sanitari, per lo studio e la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie a trasmissione sessuale e l’assistenza a favore delle persone con HIV e dei loro familiari.
• Volontariato – incentivando la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività e di quelle dei soci, da parte di persone che ne condividono la visione e valori di solidarietà, equità sociale e pari opportunità.
• Sostegno alle persone affette da HIV/AIDS – promuovendo, sviluppando e realizzando iniziative e progetti tesi alla soluzione di problemi quotidiani di persone con HIV/AIDS.
L’associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o qualsiasi altro strumento utile alla realizzazione degli scopi nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, comunque collaborando e coordinando la propria attività, in un’ottica di leale collaborazione con l’ANLAIDS ONLUS.
ART. 7
Associati
All’Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
Art. 8
Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione. Gli associati:
• hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
• hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e ogni deliberazione degli organi dell’Associazione presa in conformità della legge, inoltre vi è l’obbligo di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
• svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata, è comunque ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività o eventualmente delle spese legate allo svolgimento della propria carica, nei limiti fissati dall’Assemblea degli associati.
• che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 9
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
• Decesso;
• Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
• Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
• Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato se richiesto dallo stesso, il quale può ricorrere entro trenta giorni ed in tal caso il Presidente deve provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell’Assemblea che dovrà essere tenuta nell’arco di trenta giorni.
Art. 10
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: • l’Assemblea degli Associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della carica, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto
Art. 11
Convocazione dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 12
Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione e vi possono partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto e la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, fino ad un massimo di due deleghe per associato.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed in particolare ha il compito di:
• delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
• deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero e l’elezione dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti
• deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
• deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
Spetta all’Assemblea straordinaria il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 13
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea, la quale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea:
• sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti senza includere nel conteggio gli astenuti.
• per le modifiche statutarie sono valide se è presente la maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
• per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabili da ogni associato.
Art. 14
Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, i quali sono scelti fra gli associati e durano in carica tre anni con la possibilità di poter essere rieletti.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina e qualora venissero a mancare in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo:
• elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente
• assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri, ponendo la possibilità attribuire fino a due incarichi ad una sola persona, con l’esclusione della rappresentanza legale.
Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 8 del presente Statuto.
Art. 15
Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, contenendo il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
• eleggere internamente all’associazione il Presidente e il Vice Presidente;
• assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
• amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
• predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
• indire adunanze, convegni, ecc.;
• deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
• deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
• decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
• deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome
• proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 8
• istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 17
Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente in particolare compete:
• convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, provvedendo all’esecuzione delle deliberazioni
• è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
• la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
• In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
• Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 18
Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete:
• la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
• curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
Al Tesoriere spetta il compito di:
• tenere ed aggiornare i libri contabili;
• predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, in numero di tre effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni ed eleggono al proprio interno un Presidente. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Ai Revisori spetta:
• il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
• sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
• redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.
Art. 20
Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote e contributi degli associati;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi; • eredità, donazioni e legati;
• contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche;
• contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati e convenzionati; g)
• entrate derivanti da attività di raccolta fondi
• rendite patrimoniali
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Art. 21
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 22
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del presente Statuto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati e tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore in riferimento all’art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 23
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL’AIDS – SEZ. LAZIO – A.P.S.

ART. 1
Denominazione
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALL’AIDS – SEZ. LAZIO – A.P.S., che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale.
L’associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, infatti si rispecchia nelle attività di interesse generale in riferimento all’art. 5 comma 1 degli Enti del terzo settore.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2
Sede
L’associazione ha sede attualmente a Roma in Via Giovanni Giolitti 42, la sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio direttivo senza modifica statuaria ma solamente obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
ART. 3
Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”
L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’acronimo “APS” ai sensi dell’art 35 comma 5 del Codice del terzo settore, suddetto acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e nelle manifestazioni esterne.
La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 4
Statuto e Interpretazione
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
ART. 5
Attività e Finalità
L’Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, infatti le attività che si propone di svolgere prevalentemente con attività di volontariato attivo, svolto con prevalenza delle prestazioni gratuite dei propri associati volontari, ha scopo di elaborazione, promozione, realizzazione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2017 sono quelle di cui alle lettere:
• “A” INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.).
• “D” con particolare riferimento alle ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.
• “I” ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE.
Infatti l’associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività’:
• Informazione e sensibilizzazione su HIV/AIDS e altre infezioni sessualmente trasmissibili ( successivamente IST) – facilitando la diffusione dell’informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica con particolare riferimento all’accesso al test, alle terapie e alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, le Università, gli istituti di ricerca, enti della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali, enti, organizzazioni ed associazioni private.
• Prevenzione su HIV/AIDS/IST – gestendo iniziative in proprio, collaborando con enti pubblici nazionali e locali e con gli altri organismi del Terzo Settore per lo studio e la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell’infezione da HIV/AIDS/IST.
• Sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti – sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all’emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con i servizi socio sanitari pubblici e le altre organizzazioni del Terzo Settore.
ART. 6
Modalità di perseguimento delle finalità
L’associazione persegue le finalità statuarie attraverso le attività di seguito elencate:
• Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell’infezione da HIV e AIDS, attraverso l’erogazione di borse di studio e premi.
• Congressi ed eventi – volti al raggiungimento delle proprie finalità, o comunque alla partecipazione ad altri enti con scopi analoghi o connessi ai propri, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
• Corsi di formazione – favorendo l’’informazione e l’aggiornamento del personale socio sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS/IST nonché dei volontari e degli operatori preparati per le differenti esigenze dell’Associazione.
• Prevenzione ed assistenza – collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, organismi del terzo settore e servizi socio sanitari, per lo studio e la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie a trasmissione sessuale e l’assistenza a favore delle persone con HIV e dei loro familiari.
• Volontariato – incentivando la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività e di quelle dei soci, da parte di persone che ne condividono la visione e valori di solidarietà, equità sociale e pari opportunità.
• Sostegno alle persone affette da HIV/AIDS – promuovendo, sviluppando e realizzando iniziative e progetti tesi alla soluzione di problemi quotidiani di persone con HIV/AIDS.
L’associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o qualsiasi altro strumento utile alla realizzazione degli scopi nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, comunque collaborando e coordinando la propria attività, in un’ottica di leale collaborazione con l’ANLAIDS ONLUS.
ART. 7
Associati
All’Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi e che siano mossi da spirito di solidarietà.
Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
Art. 8
Diritti e doveri degli associati
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione. Gli associati:
• hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio o per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
• hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e ogni deliberazione degli organi dell’Associazione presa in conformità della legge, inoltre vi è l’obbligo di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
• svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata, è comunque ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività o eventualmente delle spese legate allo svolgimento della propria carica, nei limiti fissati dall’Assemblea degli associati.
• che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 9
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
• Decesso;
• Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
• Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
• Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato se richiesto dallo stesso, il quale può ricorrere entro trenta giorni ed in tal caso il Presidente deve provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell’Assemblea che dovrà essere tenuta nell’arco di trenta giorni.
Art. 10
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono: • l’Assemblea degli Associati;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).
Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento della carica, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto
Art. 11
Convocazione dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 12
Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione e vi possono partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Ogni associato ha diritto ad un voto e la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, fino ad un massimo di due deleghe per associato.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, ed in particolare ha il compito di:
• delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
• deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo determinandone il numero e l’elezione dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti
• deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
• deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
Spetta all’Assemblea straordinaria il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Art. 13
Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea, la quale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea:
• sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti senza includere nel conteggio gli astenuti.
• per le modifiche statutarie sono valide se è presente la maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega.
• per lo scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario, consultabili da ogni associato.
Art. 14
Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, i quali sono scelti fra gli associati e durano in carica tre anni con la possibilità di poter essere rieletti.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina e qualora venissero a mancare in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo:
• elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente
• assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri, ponendo la possibilità attribuire fino a due incarichi ad una sola persona, con l’esclusione della rappresentanza legale.
Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell’art. 8 del presente Statuto.
Art. 15
Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, contenendo il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
• eleggere internamente all’associazione il Presidente e il Vice Presidente;
• assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
• amministrare le risorse economiche dell’Associazione e il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
• predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
• indire adunanze, convegni, ecc.;
• deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
• deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
• decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
• deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome
• proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 8
• istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 17
Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Al Presidente in particolare compete:
• convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, provvedendo all’esecuzione delle deliberazioni
• è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
• la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
• In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
• Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 18
Il Segretario ed il Tesoriere
Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete:
• la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
• curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;
Al Tesoriere spetta il compito di:
• tenere ed aggiornare i libri contabili;
• predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, in numero di tre effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni ed eleggono al proprio interno un Presidente. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Ai Revisori spetta:
• il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
• sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
• redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all’Assemblea.
Art. 20
Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote e contributi degli associati;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi; • eredità, donazioni e legati;
• contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche;
• contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
• entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati e convenzionati; g)
• entrate derivanti da attività di raccolta fondi
• rendite patrimoniali
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
Art. 21
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 22
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 13 del presente Statuto.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati e tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore in riferimento all’art. 9 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 23
Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.